CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

E RAVVEDIMENTO SPECIALE FINO AL 2023 PER CHI RINNOVA

 

Accettazione della proposta entro il 31 ottobre 2026

 

Si avvicina il termine del 31 ottobre p.v. (2 novembre essendo il 31 festivo), per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026–2027 sia per coloro il cui effetto dell’adesione al biennio precedente è terminato col 31/12/2025, sia per coloro che intendono, per la prima volta, aderire al nuovo patto con il Fisco, impegnandosi a conseguire un reddito concordato negli anni 2026 e 2027.

 

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) è recentemente intervenuto sulla disciplina del concordato preventivo biennale, con l’obiettivo di favorire il rinnovo all’adesione per il biennio 2026–2027, piuttosto che la fuoriuscita. Solo coloro che rinnovano l’adesione al biennio 2026–2027, potranno aderire al ravvedimento speciale sulle annualità dal 2020 al 2023, includendo anche l’anno 2023, che nella precedente sanatoria era stato escluso, in quanto base di calcolo per la proposta 2024–2025.

 

Novità del decreto correttivo Omnibus

Come anticipato, le modifiche apportate hanno il solo scopo di rendere più appetibile il rinnovo al concordato. Il decreto introduce infatti un nuovo co. 1-bis che riconosce a chi rinnova l’adesione 2026– 2027, un pacchetto di premialità superiore a quello ordinariamente previsto. In particolare, chi rinnova ottiene:

· l’esonero dal visto di conformità per compensare crediti Iva fino a 100.000 euro annui o rimborsi Iva fino a 100.000 euro annui (in precedente 70.000 euro) e crediti da imposte dirette e Irap fino a 70.000 euro annui (in precedente 50.000 euro);

· l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento (art. 43 del D.P.R. n. 600/73 e art. 57 del D.P.R. n. 633/72), contro l’anticipazione della decadenza precedente di un anno;

· l’azzeramento degli interessi sui versamenti rateali delle imposte relativi al saldo 2026/acconto 2027 e sul saldo 2027/acconto 2028, in deroga alla disciplina ordinaria di rateazione;

· la possibilità di aderire al ravvedimento speciale sulle annualità dal 2020 al 2023, includendo anche l’anno 2023, che nella precedente sanatoria era stato escluso, in quanto base di calcolo per la proposta 2024–2025;

· eliminazione delle maggiorazioni previste per il calcolo degli acconti d’imposta eseguiti con il metodo storico (del 10% della differenza positiva per le imposte sui redditi Irpef/Ires e del 3% per l’Irap), né si applica la specifica modalità di calcolo della seconda rata prevista per chi utilizza il metodo previsionale [valido anche per chi ha aderito al biennio 2025–2026];

· per le società di persone e associazioni professionali (art. 5 del Tuir), che modificano la compagine sociale, aumentandone il numero di soci o associati, non determina più l’esclusione dal concordato se i nuovi soci/associati, nell’anno precedente al loro ingresso, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati senza limite di importo, oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro per ciascun entrante.

Le novità che interessano chi aderisce dal biennio 2026–2027:

· vengono rimosse alcune cause di decadenza, che non comportano più la perdita degli effetti per entrambi i periodi d’imposta, come la condanna per reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 o il superamento della soglia dei 5.000 euro di debiti, che se verificatesi durante il biennio di adesione (esempio mancato rispetto di un piano rateale), non comportano più la decadenza, mentre restano come limite per l’accesso;

· vendono ridisegnate le cause di blocco per i professionisti individuali che partecipano contemporaneamente a studi associati, STP o STA e dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo: l’obbligo di adesione congiunta al concordato da parte del socio e dell’associazione/società (all in, all out), si applica esclusivamente qualora le rispettive attività esercitate ricadano all’interno del medesimo ISA; se le attività sono riconducibili a ISA differenti, il vincolo decade e ciascun soggetto può valutare in modo del tutto autonomo l’adesione;

· in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8 del D.P.R. 322/98), volta a correggere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato per l’anno precedente, anche se superiore al 30% dell’originaria dichiarazione, l’adesione al CPB non decade ed il reddito / valore della produzione ai fini Irap concordati vengono automaticamente rideterminati sulla base dei nuovi dati integrati. La norma si applica a partire dal modello Redditi 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025), base di calcolo della proposta per il biennio 2026–2027.

Le altre novità che interessano tutti coloro che hanno aderito o hanno in corso di validità il concordato preventivo:

· qualora il contribuente non sia in possesso dei requisiti essenziali per aderire al concordato preventivo (esempio mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti), viene espressamente previsto che l’adesione alla proposta sia totalmente “priva di effetti” (inefficace ab origine) ed il contribuente non decade, ma semplicemente è come se non fosse mai entrato nel concordato.

 

Soggetti interessati al concordato 2026–2027

Per il biennio 2026 e 2027 possono accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni (individuali o societari) che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) per l’anno d’imposta 2025, che non vi hanno mai aderito in passato, o che vi hanno aderito nel biennio 2024–2025, il cui effetto è scaduto il 31/12/2025 e vogliono rinnovare l’istituto per il biennio 2026–2027.

Ai contribuenti forfetari non è più consentito aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) dal 1° gennaio 2025; dopo l’abrogazione degli artt. da 23 a 33 del D.Lgs. 13/2024, il 2024 resterà l’unico anno di applicazione, peraltro in forma sperimentale. I soggetti che sono usciti dal forfait perché nel 2025 hanno superato i 100.000 euro di ricavi/compensi, dovrebbero poter aderire al CPB 2026–2027 quali soggetti ISA.

Continuano a non essere interessati i contribuenti che applicano il regime dei minimi.

 

Effetti del concordato preventivo biennale 2025-2026

Il primo effetto in caso di adesione al CPB è che in caso di maggiori o minori redditi effettivi nel biennio del concordato, tali importi non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap ma, al più, rileveranno solo ai fini Iva. Pertanto l’accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 e 116 Tuir (redditi prodotti in trasparenza fiscale), obbliga al rispetto della medesima anche i soci o gli associati.

Il decreto correttivo ha previsto che sul maggior reddito concordato dal 2025 (rispetto alle adesioni 2024–2025), gli incrementi vengono tassati in maniera agevolata, con applicazione di un’imposta sostitutiva fino alla soglia di eccedenza di 85.000 euro, calcolata in misura percentuale, sulla base del risultato degli ISA: del 10% se il punteggio era pari a superiore a 8; del 12% se inferiore a 8, ma pari o superiore a 6; del 15% se inferiore a 6. Sulla quota eccedente gli 85.000 euro si pagherà il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires, fermo restando che il surplus del reddito effettivo rispetto a quello concordato resterà non imponibile.

In caso di perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società), queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Altro effetto è che nei confronti dei contribuenti che aderiscono al CPB non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (10/10).

L’adesione al CPB non ha effetti sull’Iva e nei confronti dei contribuenti che vi aderiscono, il Fisco potrà comunque continuare ad effettuare gli accertamenti in materia di Iva.

Per i contributi Inps dovuti da artigiani/commercianti/gestione separata, vi è la possibilità di scegliere se versare i contributi sul reddito concordato, oppure sul reddito effettivamente conseguito.

Per le Casse private di previdenza la regola generale è che i contributi sono dovuti sul reddito effettivamente conseguito e non sul reddito concordato; ogni Cassa potrà comunque assumere una decisione autonoma.

Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi fiscali, contabili e dichiarativi, come la presentazione dei modelli ISA.

A fronte di questi vantaggi è prevista l’intensificazione dell’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che NON hanno aderito al concordato preventivo biennale o ne decadono.

 

Ravvedimento speciale 2020-2023

Solo rinnovando l’adesione al biennio 2026–2027 si potrà aderire al ravvedimento speciale sulle annualità dal 2020 al 2023, includendo anche l’anno 2023, che nella precedente sanatoria (per coloro che avevano aderito al biennio 2024–2025), era stato escluso, in quanto base di calcolo per la proposta 2024–2025.

Il vantaggio attiene alla possibilità, a fronte del pagamento delle imposte sostitutive, di “blindare” il singolo periodo d’imposta da accertamenti; infatti, il perfezionamento del ravvedimento non permette agli uffici di procedere ad accertamenti ai fini dei redditi - art. 39 del D.P.R. 600/73 (accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi puri), né ai fini Iva - art. 54, co. 2 del D.P.R. 633/72 (accertamenti su presunzioni semplici).

La sanatoria forfettizza l’integrazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) in una % variabile in funzione dell’affidabilità ISA del soggetto nelle annualità che intende bonificare; non è quindi tarato sulle aliquote effettive di tassazione (Irpef, addizionali, Ires), ma sull’incidenza di un’imposta sostitutiva predeterminata. La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

·  5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

·  10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

·  20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

·  30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

·  40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

·  50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.

Per le annualità 2022 e 2023, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l’aliquota del:

·  10% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

·  12% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

·  15% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2022 e 2023, ai fini Irap l’imposta sostitutiva è pari al 3,9%. Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione dell’emergenza Covid-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Sono interessati i contribuenti titolari di partita Iva che nel quinquennio 2020-2023 hanno applicato gli ISA o che hanno dichiarato una causa di esclusione:

a) correlata all’emergenza Covid-19 nei periodi da 2020-2021-2022;

b) per una situazione di “non normale svolgimento dell’attività” in un periodo del quinquennio 2019-2023;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, in un periodo del quinquennio 2019-2023.

Le imposte sostitutive sono diminuite del 30%, a eccezione dell’ipotesi in cui il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Il versamento dell’imposta sostitutiva da ravvedimento speciale andrà effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027, oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Vi è un risvolto negativo: i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento speciale sono prorogati al 31 dicembre 2029.

 

Termini e modalità di adesione

La comunicazione di adesione si manifesta presentando il modello Redditi 2026 entro il 31/10/2026 (prorogato al 2 novembre), compilando in ogni sua parte il quadro P del modello ISA, oppure separatamente, con distinto invio telematico, utilizzando comunque il frontespizio del modello Redditi, da effettuarsi sempre entro il termine del 31 ottobre (2 novembre). In questo caso, il modello Redditi 2026 non dovrà più contenere il modello ISA e né l’adesione al CPB 2026–2027, in quanto già comunicati.

Non sarà possibile aderire oltre la data del 31/10 (02/11) con una dichiarazione integrativa o tardiva (nei 90 giorni successivi alla scadenza), mentre l’adesione sarà valida qualora venga manifestata con una dichiarazione correttiva nei termini - entro la scadenza del 31 ottobre - interamente sostitutiva della precedente. Allo stesso modo e nello stesso termine è possibile revocare l’adesione al CPB fatta per il biennio 2026–2027.

Per tutti i soggetti ISA che rinnovano il concordato per il 2026–2027, i termini di accertamento altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027.

 

Verifica e calcolo i Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio sono già state verificate le condizioni di ammissibilità al concordato preventivo e sono già state inviate le proposte di adesione con i conteggi elaborati dall’Agenzia Entrate per il 2026–2027. Prossimamente comunicheremo anche gli importi per aderire al ravvedimento speciale.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

29/09/2026

 

www.studioansaldi.it

 

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